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Per ottenere le prestazioni economiche assistenziali (assegno, pensione, indennità), la persona invalida deve superare due esami.
Un primo esame, sanitario, è volto a confermare la presenza di una invalidità che abbia le percentuali previste dalla legge. Un secondo esame, amministrativo, è volto a stabilire se la persona invalida abbia gli ulteriori requisiti previsti per le specifiche prestazioni (ad esempio: redditi personali entro i limiti fissati ogni anno dalla legge).

È quindi possibile essere riconosciuto invalido ma non avere la prestazione economica. La domanda per il riconoscimento delle invalidità, deve essere presentata alla Commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale (Asl) di residenza. Esistono due diversi modelli per la presentazione della domanda, uno per la persona maggiorenne e l'altro per la persona minorenne o interdetta. Alla domanda devono essere allegati il certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante ed ogni altra documentazione integrativa. Esistono tre Commissioni a carattere medico-legale che si occupano degli invalidi civili.

a) La Commissione di 1º grado presso le Asl competenti per territorio, alla quale va presentata la domanda volta ad ottenere l'accertamento sanitario per l'invalidità civile, cecità, sordomutismo e/o per l'handicap.

b) La Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile (ora commissione medica di verifica), organo del Ministero del Tesoro, che effettua un controllo sugli accertamenti delle Commissioni di 1º grado presso la Asl.

c) La Commissione medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello in sede medico-legale avverso gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione presso la Asl o da quella medico-periferica, nonché di verifica. Gli inviti a vista sono stabiliti secondo un ordine cronologico. Nel caso in cui siano presenti minorazioni gravi, tali da impedire l'uscita dall'abitazione, la Commissione effettua la visita presso il domicilio della persona. Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, la Asl predispone la visita collegiale per l'interessato. Dopo aver effettuato la visita la Asl redige il verbale, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente le singole infermità e quella globale. La copia del verbale viene inviata alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra (ora commissione medica di verifica), la quale ha 80 giorni di tempo per esprimere il proprio parere e valutare gli accertamenti svolti.
Il verbale di visita redatto dalla commissione medica Asl diventa definitivo se la commissione medica di verifica in sede di controllo non ritiene di dar luogo a maggiori approfondimenti. In questo caso, la commissione medica Asl invia un esemplare del verbale di visita all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se la percentuale di invalidità dà diritto a prestazioni economiche una copia del verbale viene trasmessa alla competente Regione o altro ente preposto alla concessione delle prestazioni (Comune, Inps).
È bene ricordare che, alle Regioni, secondo le nuove norme, è stata attribuita la funzione di concedere le prestazioni economiche di invalidità, al posto delle Prefetture. Ma in questo ambito, le stesse possono delegare le funzioni concessorie ai Comuni o ad altri enti locali. Infine hanno la facoltà di attribuire all'Inps, attraverso accordi, la funzione di concedere le prestazioni di invalidità.
Il requisito sanitario costituisce un presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione, ma è bene ricordare che devono essere contestualmente verificati gli ulteriori requisiti, cosiddetti socio-economici, previsti per le singole prestazioni (ad esempio il reddito dell'invalido non deve superare i limiti fissati dalla legge). Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti devono essere valutati i redditi imponibili Irpef. Non costituiscono reddito le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte o da corrispondere ai minorati civili. Sono esclusi dal calcolo del reddito tutti i redditi non soggetti ad Irpef (quali ad esempio, le pensioni di guerra di ogni tipo, le rendite Inail).

Attenzione: le prestazioni in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'ente territoriale verifica che l'ammontare dei redditi e dei trattamenti pensionistici siano compatibili con quelli spettanti agli invalidi, ciechi civili e sordomuti. Una volta che si sono accertati i requisiti reddituali, l'ente preposto - in relazione al grado di invalidità - emette il provvedimento relativo alle prestazioni spettanti all'interessato e segnata i dati all'Inps che provvede al pagamento.
In caso di provvedimento negativo, o di revoca, o di limitata concessione, l'interessato può proporre ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Vengono indicati in tabella i nuovi importi che spettano agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti nel 2003.