Legge numero 37 del 14 Febbraio 1974
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.
Legge 8 febbraio 2006, n. 60
"Modifica alla Legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2006.
ARTICOLO 1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida".
Come associazione non possiamo che dare il nostro plauso a questa legge che punisce coloro che molte volte in passato hanno impedito ad un cieco accompagnato dal suo cane guida di entrare all'interno di un esercizio pubblico.
Riteniamo che l'Italia in questa materia ancora una volta sia uno dei paesi più indietro a livello mondiale con una normativa ferma ad esigue disposizioni di una legge varata più di 30 anni fa e rivista ed integrata solo nel 2006 dopo decenni che hanno visto insensibili titolari di esercizi commerciali invitare il non vedente solo perchè accompagnato dal proprio cane guida ad abbandonare il locale o ad entrare senza accompagnatore.
Oggi chi impedisce ad un non vedente di entrare in un pubblico esercizio è punito con una sanzione pecuniaria. Ma l'esperienza ci insegna che l'ignoranza e la prepotenza a volte sono più forti delle leggi e quindi invitiamo tutti coloro che dovessero assistere a scene di vergognosa inciviltà ad intervenire in difesa della persona cieca chiedendo se è il caso anche l'intervento della forza pubblica. Quanto alla persona non vedente che venga a trovarsi in tali situazioni gli consigliamo di vincere in primo luogo timidezza e paura facendo valere fin da subito i propri diritti. Ovviamente ai diritti saranno affiancati sempre dei doveri per il rispetto degli altri: ad esempio il non vedente che voglia usufruire del taxi insieme al proprio cane curerà l'igiene e la pulizia del cane perchè a nessuno, cieco compreso, piace salire su un mezzo sporco o con cattivi odori. Anche la museruola in alcuni casi dovrà essere usata; può capitare ad esempio che in un mezzo gremito di persone, il cane possa avere reazioni mordaci, in caso di accidentale calpestio di una parte del suo corpo, coda, zampe, eccetera.


