L'art. 2, commi 421 e 422 della Legge Finanziaria per il 2008 nº 244/07 presenta notevoli novità a proposito dell'integrazione scolastica.
Il comma 421 stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2008/09 il numero massimo dei posti di sostegno, sia in organico di diritto che di fatto, non potrà superare il 25% del numero complessivo delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nell'A.S. 2006/07. Siccome il numero di tali sezioni e classi era quasi 376.000, il 25% è pari quasi a 94.000.
Ciò comunque non potrà superare il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni con disabilità, media nazionale da realizzarsi anche con compensazioni fra province che hanno un rapporto migliore e quelle che hanno un rapporto peggiore.
Il comma 422 stabilisce che i posti organici di sostegno di diritto, attualmente pari a 48.000, saranno aumentati di numero sino a pervenire nell'A.S. 2010/2011 al 70% dei posti complessivi di sostegno dell'A.S. 2006/07. Siccome tali posti erano circa 86.000, più quasi 4.000 cattedre costituite da spezzoni, il numero dei posti di sostegno di diritto saranno circa 60.000 o circa 64.000 se verranno considerate anche le cattedre composte di spezzoni, che pure sono cattedre, se vogliamo interpretare in senso logico, oltre che letterale, la norma.
Siccome questa normativa viene emanata allo scopo di ridurre il precariato, si stabilisce che vengono abolite le parole contenute nell'art 40 comma 1, settimo periodo, della L. n. 449/97 che consentivano sino ad oggi la concessione di "deroghe".
Ovviamente siccome fra i posti in organico di diritto, pur cresciuti di numero, e le necessità di fatto che possono pervenire sino a 94.000, vi sarà sempre uno scarto, il comma 422 consente il ricorso all'autorizzazione a nomine di supplenti oltre l'organico di diritto, come avviene normalmente per tutte le materie che hanno un organico di diritto insufficiente.
Il comma 421 stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2008/09 il numero massimo dei posti di sostegno, sia in organico di diritto che di fatto, non potrà superare il 25% del numero complessivo delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nell'A.S. 2006/07. Siccome il numero di tali sezioni e classi era quasi 376.000, il 25% è pari quasi a 94.000.
Ciò comunque non potrà superare il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni con disabilità, media nazionale da realizzarsi anche con compensazioni fra province che hanno un rapporto migliore e quelle che hanno un rapporto peggiore.
Il comma 422 stabilisce che i posti organici di sostegno di diritto, attualmente pari a 48.000, saranno aumentati di numero sino a pervenire nell'A.S. 2010/2011 al 70% dei posti complessivi di sostegno dell'A.S. 2006/07. Siccome tali posti erano circa 86.000, più quasi 4.000 cattedre costituite da spezzoni, il numero dei posti di sostegno di diritto saranno circa 60.000 o circa 64.000 se verranno considerate anche le cattedre composte di spezzoni, che pure sono cattedre, se vogliamo interpretare in senso logico, oltre che letterale, la norma.
Siccome questa normativa viene emanata allo scopo di ridurre il precariato, si stabilisce che vengono abolite le parole contenute nell'art 40 comma 1, settimo periodo, della L. n. 449/97 che consentivano sino ad oggi la concessione di "deroghe".
Ovviamente siccome fra i posti in organico di diritto, pur cresciuti di numero, e le necessità di fatto che possono pervenire sino a 94.000, vi sarà sempre uno scarto, il comma 422 consente il ricorso all'autorizzazione a nomine di supplenti oltre l'organico di diritto, come avviene normalmente per tutte le materie che hanno un organico di diritto insufficiente.


