N. 27111 del Repertorio
N. 12779 della Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Il giorno undici dicembre duemilanove in Napoli alla via Pansini n.5
Innanzi a me dottor RENATO FERRARA fu Notar Luigi, Notaio residente in Napoli con lo studio alla Via S. Anna dei Lombardi n.36, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola
SONO COMPARSI
- ALFANO GIUSEPPINA
- COLATO MARCO
- DE BENEDICTIS ANTONELLA
- DE FALCO CLELIA
- DI IORIO VALENTINA
- FABBROCINI ANGELO
- GARGIULO MARIA
- LETTERIO GIUSEPPINA
- MAGLIA FRANCESCOSAVERIO
- MONTI MASSIMILIANO
- NASTRO OSCAR
- NESTI ANNA
- PERRINI FRANCESCA ROMANA
- SIMONELLI FRANCESCA
- TESTA FRANCESCO
Della identità personale dei comparenti io notaio sono certo.
ARTICOLO PRIMO
E' costituita tra essi comparenti tutti cittadini italiani, come gli stessi dichiarano e confermano, una associazione culturale di diritto privato senza scopo di lucro sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE CAMPANA PER LE PATOLOGIE EREDITARIE DELLA RETINA" in sigla "RETINA CAMPANIA"
ARTICOLO SECONDO
La sede dell'Associazione è in Napoli alla Via S. Pansini n. 5, presso il Dipartimento di Oftalmologia del II Policlinico. Essa potrà istituire sedi secondarie e sedi operative in tutto il territorio nazionale.
L'Associazione ha durata illimitata e ciascun e- sercizio si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010
ARTICOLO TERZO
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di riunire in Campania i malati di malattie genetiche oculari ed ha per oggetto quanto specificato nell'art. 3 dello Statuto di cui in seguito.
ARTICOLO QUARTO
L'Associazione è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami o influenze di partiti politici o gruppi analoghi.
ARTICOLO QUINTO
I comparenti dichiarano che la quota di associazione destinata a costituire l'iniziale fondo comune è fissata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per cui detto fondo al momento della presente costituzione ammonta complessivamente ad Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero)
ARTICOLO SESTO
In deroga alle norme statutarie vengono nominati quali membri del Consiglio Direttivo per il primo triennio i signori:
Marco Colato PRESIDENTE ;
Massimiliano Monti VICEPRESIDENTE ;
Alfano Giuseppina TESORIERE;
Clelia De Falco SEGRETARIO;
Fabbrocini Angelo CONSIGLIERE;
Letterio Giuseppina CONSIGLIERE;
Gargiulo Maria CONSIGLIERE;
I signori Marco Colato, Massimiliano Monti, Alfano Giuseppina, Clelia De Falco, Fabbrocini Angelo, Letterio Giuseppina e Gargiulo Maria come sopra comparsi, accettano la carica dichiarando che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dalla legge.
Essi dureranno in carica secondo quanto stabilito dallo statuto e verranno sostituiti con le modalità ivi previste.
Alla nomina del revisore o dei revisori dei conti provvederà l'Assemblea dell'Associazione che dovrà essere a tal fine convocata non appena gli associati raggiungano il numero di 50 (cinquanta) . Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ARTICOLO SETTIMO
Le norme che regolano l'Associazione risultano dal codice civile e dallo Statuto, composto di complessivi diciannove articoli che, al presente atto si allega previa lettura sotto la lettera "A" per
formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO OTTAVO
Le spese del presente atto e della sua registrazione sono a carico dell'Associazione. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità Giuridica; ai soli effetti di cui sopra il consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.
- costituiti prestano infine il loro consenso al trattamento dei dati in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative
- presente atto da me redatto e scritto parte a mano e parte con mezzo meccanico da persone di mia fiducia su sei facciate di due fogli e per la chiusa parte su questa sesta facciata e parte sulla settima facciata dei medesimi due fogli, è stato da me letto una all'allegato ai costituiti che lo approvano perché conforme alla loro volontà e lo firmano in margine e lo sottoscrivono con me notaio in conformità di legge
L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti dieci
f.to: Francesca Simonelli, Alfano Giuseppina, Marco Colato, Antonella De Benedictis, Clelia De Falco, Valentina Di Iorio, Angelo Fabbrocini, Gargiulo Maria , Giuseppina Letterio Francescosaverio Maglia, Massimiliano Monti, Oscar Nastro, Anna Nesti, , Francesca Romana Perrini, Francesco Testa ,
notaio Renato Ferrara segue sigillo
ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 27111/12779 STATUTO
ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1) E' costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE CAMPANA PER LE PATOLOGIE EREDITARIE DELLA RETINA" o in sigla "RETINA CAMPANIA"
ART. 2 SEDE E DURATA
- L'Associazione ha sede in Napoli alla Via S. Pansini n. 5, presso il Dipartimento di Oftalmologia del II Policlinico. Essa potrà istituire sedi secondarie e sedi operative in tutto il territorio nazionale.
- L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento di cui all'art. 18 del presente statuto.
ART. 3 OGGETTO E SCOPO
L'Associazione svolge l'attività, senza finalità dì lucro, nel campo della ricerca scientifica e nella cura, assistenza ed informazione dei malati di malattie oculari genetiche.
Le finalità dell'Associazione sono quelle di informare i malati e le famiglie sui progressi della ricerca scientifica e tecnologica, stimolare e sostenere la ricerca scientifica e medica, promuovere la conoscenza delle malattie oculari e sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità politiche sui gravi problemi derivanti da queste malattie, favorire l'integrazione sociale e l'emancipazione dei minorati della vista, favorire le relazioni tra dì essi e la socializzazione all'interno e all'esterno dell'Associazione con tutti i mezzi possibili ed appropriati. La "RETINA CAMPANIA" è un'Associazione
apolitica, non ha fini di lucro e si sostiene con le quote sociali dei soci e dalle offerte liberamente elargite da persone fisiche o giuridiche.
Nello specifico si occupa di persone affette da: retinite pigmentosa, degenerazioni maculari giovanili, la Sindrome di Usher, l'amaurosi di Leber, il glaucoma congenito, la neurite ottica mitocondriale, la coroideremia congenita, l'albinismo oculo-cutaneo.
La "RETINA CAMPANIA" si prefigge lo scopo di sostenere i retinopatici campani, nonché' quel I/o di supportare i progetti di ricerca sull'argomento, e di collaborare con altre Associazioni che sostengono e spingono la ricerca scientifica e medica.
L'Associazione intende intraprendere in particolare le seguenti attività necessarie ed utili per il raggiungimento delle proprie finalità :
Promuovere e agevolare le relazioni sociali; Promuovere mostre, convegni, congressi, riunioni, seminari, eventi commissioni scientifiche su tutti gli ambienti riguardanti le attività dell'Associazione, utilizzando ogni mezzo di comunicazione;
- Favorire lo scambio di conoscenze ed i contatti tra persone, enti ed organismi sia a livello locale che internazionale;
- Produrre pubblicazioni di carattere periodico e non;
- Promuovere attività di formazione, divulgativa e di sensibilizzazione nelle materie di interesse scientifico e conoscitivo relative alle malattie oculari ;
Organizzare quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi statutari.
- L'Associazione, allo scopo di far conoscere al pubblico le finalità dì cui la medesima si occupa, attua campagne di divulgazione attraverso le più ampie e varie forme di iniziativa: media, periodici, newsletters, audiovisivi, internet, dossier, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione stessa.
- L'Associazione è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami od influenze di partiti politici o gruppi analoghi. Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- L'associazione può aderire ad altri enti ed organismi di natura regionale, nazionale ed internazionale che abbiano finalità ed intenti analoghi all'attività svolta dall'associazione stessa.
ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
- Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che; pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misuradi euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero).
dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; del ricavato dallo svolgimento della sua attività.
- Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione (soci ordinari)
- L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
ART. 5 FONDATORI, SOCI ORDINARI, ONORARI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE
1) Sono aderenti dell'associazione:
- i fondatori;
- i soci ordinari dell'associazione;
- i soci onorari dell'associazione;
- i soci benemeriti dell'associazione.
- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 5 punto 11 del presente statuto.
- L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di Voto nell'assemblea per tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
- Sono soci ordinari le persone od enti che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
- Sono soci onorari le persone od enti che contribuiscono anche senza versamento, ma che danno all'associazione un contributo di opera o di prestigio.
- Sono soci benemeriti dell'associazione le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'associazione con lasciti, donazioni o attività personale.
- Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
Tutti i soci potranno ricevere al proprio domicilio periodici informativi sulle attività svolte dall'associazione.
- Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computol di detto periodo si applicano per altro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); la domanda di ammissione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio.
I soci possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento del contributo associativo.
Viene considerato nuovo socio Chi, pur essendo stato socio in passato, non ' abbia rinnovato l'iscrizione per l'esercizio precedente.
- Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la
notifica della volontà di recesso.
- In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Foro competente determinato dal luogo dove si trova la sede sociale; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.
ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato scientifico.
ART. 7 ASSEMBLEA
- L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all' associazione.
- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail contenente l'indirizzo del luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco dell'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti, all'indirizzo risultante dal libro dei soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Sindaci Revisori, almeno 10 gg prima dell'adunanza e che comunque giunga al destinatario almeno 3 gg prima dell'adunanza stessa.
E' data la facoltà agli associati di partecipare all'adunanza mediante sistemi di videoconferenza o altri sistemi telematici di collegamento. L'Assemblea :
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori dei conti; delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che . disciplinano Ira svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure; ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o da almeno tre consiglieri oppure dal Revisore dei conti (o dal Collegio dei Revisori, dei conti)
- L'esercizio del voto,, in tutte le circostanze in cui sia richiesto, è limitato ai soci ordinari, onorari e benemeriti in regola con il tesseramento da almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea e che siano presenti nel luogo della convocazione dell' assemblea. Il voto non può essere esercitato dagli associati Collegati in videoconferenza, salva per essi la facoltà di delega.
Il diritto di voto può essere delegato con l'osservanza del successivo punto 5). Per le elezioni alle cariche sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto deve essere segreto. Tale forma di votazione è altresì attuata per qualsiasi argomento, purché sia richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei partecipanti falla votazione stessa. E' prevista e sarà nelle varie occasioni appositamente regolamentata la facoltà di votare per corrispondenza, naturalmente su argomenti preordinati. Il socio, tranne che per le funzioni connesse a cariche sociali, può sempre farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di due soci. Le cariche sociali e quelle del Comitato scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo, sono gratuite. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci dell'associazione in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza di almeno il 75% (settantacinque per Cento) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, salve le maggioranze rafforzate previste dalla £ legge per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio. In mancanza del numero legale la proposta di modifica dello statuto sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno una settimana dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza dei due terzi:, degli intervenuti ali'assemblea.
ART.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici membri che durano in carica tre anni, salvo, anticipata revoca da parte dell'assemblea, e sono rieleggibili.
Sono inoltre eletti dall'Assemblea tre consiglieri supplenti che subentrano agli effettivi in caso di loro impedimento.
Ad essi possono essere comunque assegnate dal Consiglio funzioni o settori di attività particolari.
Il Consiglio può stabilire | un regolamento dell'associazione e sottoporlo al parere dell'assemblea.
- Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- Il Consiglio provvede alla nomina di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere tra i consiglieri eletti.
- Il Consiglio è convocato dal;: Presidente o dal Vice Presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un decimo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. E' in ogni caso possibile aderire alla
convocazione mediante sistemi di videoconferenza o altri sistemi telematici di collegamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Delibera a maggioranza di voti dei presenti ed è ammesso il voto fornito mediante sistemi di collegamento telematico. Dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo, il consigliere Viene considerato dimissionario.
- Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone nel quadro dello scopo dell'associazione, indicando la specifica destinazione delle somme, entro i limiti del bilancio preventivo. Può nominare procuratori speciali.
ART. 9 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, quest'ultimo ove nominato dal Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 10 IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
ART. 11 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, ove nominato, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
2) Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, ove nominato, nonché del libro degli aderenti all'associazione.
ART.12 IL COMITATO SCIENTIFICO
1) Il comitato scientifico è composto da tre a sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Esso è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri della associazione che siano muniti di titoli di studio che li rendano competenti nelle materie scientifiche con particolare riferimento alle malattie genetiche della retina ed oculari in genere. Il comitato scientifico ha la funzione di ! informare i malati e le famiglie sui progressi ì della ricerca scientifica e tecnologica e di » supportare i progetti di ricerca sull'argomento. Ad esso possono essere comunque assegnate dal Consiglio funzioni o settori di attività particolari.
2) Dalla nomina a membro del comitato scientifico non consegue alcun compenso.
- Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un decimo dei membri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Comitato può deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti.
ART 13 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, ove nominato, e dei Revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.
ART. 14 IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
ART. 15 REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) L'Assemblea può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
- L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3) La carica di Revisore dei conti è gratuita. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4) I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ove nominato, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.
ART. 16 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
- Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 17 AVANZI DI GESTIONE
- All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché . fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 18 SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice
Lo Statuto

